Sabato non è solo stato eletto il presidente della Repubblica. Sabato 20 aprile è anche entrato in vigore il decreto legislativo in tema di trasparenza della pubblica amministrazione, che prevede anche, fra l’altro, la pubblicazione di dati economici oltre che dei curriculum e altro ancora, per i componenti delle pubbliche amministrazione. Nel nostro caso, sindaco, assessori e consiglieri. In realtà non c’è solo l’anagrafe patrimoniale degli amministratori, ma ad esempio, nuovi obblighi in materia di appalti. Composto da 53 articoli – raggruppati in sette Capi – e da un allegato, il provvedimento (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio scorso) attua i commi 35 e 36 della Legge anticorruzione (Legge 6 novembre 2012 n. 190), riordinando tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni e introducendo delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli.
Trasparenza su piani regolatori e varianti urbanistiche
È previsto l’obbligo di pubblicità dei dati e documenti in possesso delle Pubbliche amministrazioni, tra i quali gli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche.
Trasparenza sugli appalti
Per quanto riguarda le gare di lavori, servizi e forniture, il decreto introduce una serie di obblighi al fine di aumentare il livello di trasparenza. Viene introdotto in particolare l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di pubblicare sul loro sito internet, per ciascun contratto comunque assegnato il bando, la determina di aggiudicazione definitiva, la struttura proponente, l’oggetto del bando e dell’eventuale delibera a contrarre, l’importo dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, la base d’asta, la procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate, le modifiche contrattuali e le decisioni di ritiro e recesso dei contratti.
Inoltre, le stazioni appaltanti devono pubblicare anche i dati relativi ai contratti di importo inferiore ai 20.000 euro e, solo per i lavori, il verbale di consegna dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori.
Tutte le informazioni suddette vanno raccolte, entro il 31 gennaio, in tabelle riassuntive liberamente fruibili secondo un formato che permetta a chiunque di analizzare e rielaborare i dati anche a fini statistici.
Le informazioni vanno trasmesse all’AVCP
Il provvedimento prevede anche l’obbligo di trasmissione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di tutte le informazioni pubblicate sui siti internet delle stazioni appaltanti.
Sanzioni
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Autorità comunicherà alla Corte dei Conti la lista delle amministrazioni che non si sono conformate agli obblighi. Sono previste sanzioni fino a 51.545 euro.
Pubblicazione dei tempi e costi delle opere pubbliche completate
Le PA sono tenute a pubblicare, secondo modelli standard indicati dall’Avcp, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.
Trasparenza per i lavori privati e i provvedimenti urgenti
L’obbligo di pubblicazione – in una specifica sezione del sito internet del Comune – riguarda anche le procedure per i lavori privati e i provvedimenti urgenti adottati in caso di catastrofi naturali, con l’indicazione delle motivazioni alla base delle deroghe.
Tempi medi di pagamento
Il decreto introduce anche l’obbligo della pubblicazione, ogni anno, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.
Di seguito la norma specifica in tema di anagrafe patrimoniale degli amministratori, che è l’articolo 14 del decreto legislativo 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”:
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
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