Di seguito, quanto pubblicato da tarantocontro:
L’Ilva ha perso in Cassazione la causa di lavoro nella quale chiedeva di non pagare come prestazione straordinaria, agli operai, i venti minuti giornalieri che – in base ai calcoli fatti dai giudici della Corte di Appello di Milano – i lavoratori impiegano per cambiarsi gli abiti “civili” e indossare la tuta e le protezioni a tutela della loro sicurezza, e per percorrere la distanza dagli spogliatoi ai reparti. “Se un lavoratore pretendesse di svolgere le sue mansioni senza aver indossato tuta e dispositivi di protezione individuale – sottolinea il verdetto 20714 – sarebbe esposto al potere disciplinare della società. Di conseguenza, indossare tali indumenti e dispositivi è un obbligo per il lavoratore e svolgere le relative operazioni fa parte della prestazione cui egli è tenuto nei confronti del datore”. “Nè è ragionevole ipotizzare che i lavoratori possano effettuare dette operazioni prima di recarsi sul posto di lavoro”, prosegue la Suprema Corte ritenendo – come già fatto dai giudici milanesi – “materialmente impraticabile” la possibilità per gli operai di uscire dalle loro abitazioni indossando già “la tuta ignifuga, antitaglio, repellente e, soprattutto, gli scarponcini antinfortunistici, il casco e i guanti: il tutto da portare in strada magari nella stagione estiva”. Dunque oltre al corrispettivo per le ‘canonichè otto ore di lavoro, l’Ilva deve rassegnarsi a inserire nelle buste paga anche l’extra per i venti minuti del “tempo tuta”. Osservano inoltre i supremi giudici, per respingere le ulteriori ‘resistenzè dell’Ilva, che quella indicata dalla Corte di Appello è già da considerarsi come una soluzione “intermedia”, non ulteriormente sforbiciabile, rispetto alle richieste degli operai che volevano che nella paga dello straordinario rientrasse anche il tempo di percorrenza impiegato per andare dall’ingresso dello stabilimento allo spogliatoio e viceversa. L’unico punto segnato a suo favore dall’Ilva riguarda la base di calcolo della retribuzione del periodo feriale che, contrariamente a quanto avviene per la tredicesima, non deve includere la maggiorazione per lo straordinario.