«In riferimento alla notizia sulla inammissibilità della costituzione di parte civile della Regione Puglia nel procedimento relativo agli accreditamenti delle cliniche private, l’Avvocatura regionale precisa che tale decisione non è in alcun modo riferibile a responsabilità dell’Amministrazione, bensì ad un problema tecnico/processuale, cioè alla mancata sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte del legale incaricato», è scritto in una nota della Regione Puglia.
«Il difensore esterno presente all’udienza ha assicurato di aver operato correttamente, attribuendo la circostanza ad un accidentale scambio di elaborati, ed ha comunicato di aver già avviato le necessarie verifiche, i cui esiti saranno resi noti appena possibile. In ogni caso, non vi è alcun pregiudizio sostanziale per le ragioni dell’Ente, che può riproporre la costituzione di parte civile e comunque far valere, anche in altre sedi giurisdizionali, le proprie pretese risarcitorie».