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La sentenza del 27 marzo emessa dal Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare scagiona completamente l’avvocato martinese Donato A. Muschio Schiavone in merito ad un suo paventato coinvolgimento per una presunta combine della gara di Lega Pro Martina-Paganese del 20/12/2014 vinta poi dai biancazzurri per 2 a 0. L’articolata indagine oggetto del deferimento ha riabilitato pienamente l’avvocato che è risultato essere completamente estraneo ai fatti contestati e quindi prosciolto. Questo il contenuto del dispositivo che fa chiarezza sull’accaduto: “Le accurate indagini hanno evidenziato che Di Nicola Ercole attuava sistematici comportamenti illeciti votati alla combine di incontri di calcio finalizzati anche alla scommessa sportiva, a fronte dei quali è stato in più occasioni deferito dalla Procura Federale quale co-protagonista della più ampia operazione denominata “dirty soccer”, subendo anche sanzioni a cura dei preposti Organi. Nel caso di specie Di Nicola Ercole (all’epoca tesserato per L’Aquila Calcio 1927) ha tentato di combinare questa partita attraverso i buoni uffici di D’Eboli Cosimo (Direttore Generale della Paganese 1926) e Favia Adriano (soggetto che ha svolto attività nell’interesse del Martina 1947), colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di alterare il risultato della gara attraverso una fitta serie di telefonate che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l’adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi. La posizione del quarto deferito Muschio Schiavone Donato Antonio (Presidente Onorario del Martina 1947) appare tuttavia completamente defilata. Reputa infatti il Tribunale con ragionevole certezza e dopo aver attentamente valutato tre circostanze esimenti, che il deferito non conoscesse affatto le intenzioni illecite degli altri partecipanti, pervenendo in tal senso a un giudizio esterno rispetto alla preparazione della combine. In primo luogo vige agli atti la più totale assenza di intercettazioni dirette o personali di Muschio Schiavone Donato Antonio, il cui ruolo risulta menzionato soltanto nella interlocuzione telefonica degli altri soggetti che richiamano un non identificato “Presidente” attraverso frasi di tipologia varia, non dotate di riscontro o riferimento alcuno. In secondo luogo perché la sua carica di prestigio all’interno del sodalizio sportivo (Presidente Onorario) presuppone che il medesimo fosse un soggetto prestato alla Società Martina 1947 per benemerenze connesse alla persona, piuttosto che per la gestione effettiva della squadra di calcio. In terzo luogo in quanto il deferito ha dichiarato di non dimorare in quei giorni a Martina Franca, per cui giammai avrebbe potuto avallare, adoperarsi o consacrare in seno alla squadra. I motivi testé evidenziati inducono quindi il Tribunale a pronunciare il proscioglimento di Muschio Schiavone Donato Antonio, poiché estraneo ai fatti”. Va detto, infine, che sul campo fu partita vera con il Martina vittorioso con merito.

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