A seguito di quanto dichiarato dal Consigliere Avv. Martino Miali in riferimento alla Commissione per l’esame delle manifestazioni d’interesse inerente il Programma integrato di rigenerazione urbana (L.R. n. 21 del 29.07.2008), sulle cui modalità di nomina Miali individuava delle incongruenze legislative, e conseguentemente alla risposta dell’Ing. Lacorte, che esplicava invece l’inesistenza di alcun profilo di illegittimità nelle nomine, lo stesso Martino Miali risponde ribadendo l’incompatibilità di un membro esterno. Pertanto pubblichiamo di seguito la dichiarazione del consigliere Martino Miali:
“La reazione scomposta, tendenziosa e priva di alcun fondamento del sindaco Ancona sulla mia persona mi fa proprio credere che ho centrato nel segno anche perché raramente lo stesso Sindaco si è lasciato andare a simili scivolate che dovra’ dare conto dinanzi alle sedi opportune.
Sgombrato il campo dai subdoli riferimenti a me totalmente estranei posti in essere dal Sindaco Franco ANCONA, prendo atto del comunicato stampa del dirigente Lacorte apparendo molto strano e singolare che un dirigente comunale risponda a mezzo stampa ad un consigliere comunale, gli vorrei ricordare che ella avrebbe dovuto rispondermi qualora avessi fatto una formale istanza protocollata, Lei è il dirigente di tutti e non di una parte politica.
Orbene nel merito l’ing. LACORTE, continua a non spiegare ai sensi di quale normativa e/o regolamento ad oggi vigente, sia stata da lui individuata e nominata la Commissione per l’esame delle manifestazioni d’interesse inerente il Programma integrato di rigenerazione urbana (L.R. n. 21 del 29.07.2008).
E’ da segnalare, comunque, che dei due membri della Commissione diversi dal Presidente, uno è un membro interno dell’ufficio urbanistica e uno è un membro esterno (quest’ultimo redattore del documento generale di rigenerazione urbana).
Di fatto l’ing. LACORTE, e qui sta il vero assurdo, per la nomina del membro interno dell’ufficio urbanistica si attiene alla procedura prevista dal comma 4 dell’art 84 del D.Lgs 163/2006, che recita testualmente: “ I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.”; per la nomina del membro esterno, invece, l’ing. LACORTE ritiene non applicabile la stessa normativa ed in particolare il comma 8 dell’art 84, secondo il quale: “I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”.
Delle due l’una, o tale normativa è applicabile in toto come criterio di nomina e di scelta di tutti i commissari della Commissione, sia interni all’Ente che esterni, oppure non è applicabile.
Certamente non si può e non si deve sostenere che la norma sia applicabile per la scelta del commissario interno e non per quello esterno, poiché per quest’ultimo sono manifestamente evidenti le cause della incompatibilità.
Si consiglia, al riguardo, la revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 19 del 22/07/2014 – Reg.Gen. n. 1569, procedendo contestualmente a nominare altro commissario della Commissione scelto tra altri funzionari interni alla stazione procedente o da selezionare da altro Ente.
Nel merito manderò un esposto al consiglio dell’ordine e vedremo chi avrà avuto ragione”.