Quello del cyberbullismo è un fenomeno in pericoloso aumento tra i più giovani, vittime sempre più spesso di atti di bullismo e molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e i siti web realizzati da un minore, singolo o in gruppo, e che colpiscono un proprio coetaneo incapace di difendersi. Il termine è stato coniato dall’educatore canadese Bill Belsey. Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può costituire una violazione del Codice civile, del Codice penale e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, del Codice della Privacy. Si valuta che oggi il 34% del bullismo avvenga in rete, e il dato è, purtroppo, in continua crescita. Per cercare di prevenire il più possibile tale fenomeno, evidentemente spesso nascosto nelle maglie virtuali della rete, e per questo ancora più subdolo e difficile da combattere, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un Comitato di monitoraggio, composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità sulle tematiche connesse alla protezione dei minori e all’utilizzo delle nuove tecnologie e dai firmatari del Codice, e ha redatto una prima bozza del Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Disponibile online, il codice è aperto ai suggerimenti dagli utenti del web, e sarà lo stesso comitato a monitorarne periodicamente l’effettiva applicazione da parte degli operatori aderenti. Il Comitato ha, inoltre, il compito di favorire studi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo anche attraverso una relazione annuale sul fenomeno e sull’efficacia delle misure intraprese dagli Aderenti. Il codice di autoregolamentazione è composto al momento di 5 articoli, ed è indirizzato agli operatori che forniscono servizi di social networking, ai fornitori di servizi on line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network. Innanzitutto, i sistemi di per bambini e adolescenti devono essere adeguatamente visibili all’interno della pagina visualizzata, semplici e diretti, nella stessa lingua degli utenti, in modo da consentire loro l’immediata segnalazione di situazioni a rischio e di pericolo. I tempi di risposta alle segnalazioni di pericolo, effettuate da personale opportunamente qualificato, non devono superare le 2 ore dal rilevamento della violazione. Pur nel rispetto della normativa sulla privacy, le Autorità competenti devono essere messe in grado di risalire all’identità di chi usa i servizi per operare attività denigratorie o discriminatorie verso i più piccoli. Gli stessi fornitori di servizi si devono inoltre impegnare nello svolgimento di attività di sensibilizzazione e formazione sull’uso consapevole della Rete. Il riscontro di eventuali inottemperanze al codice di autoregolamentazione, il comitato potrà formulare uno specifico richiamo nei confronti dell’aderente che abbia violato il codice stesso.
Il codice è consultabile agli indirizzi:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/