Di seguito un intervento di Enrico Pellegrini, avvocato amministrativista martinese, che intende così fornire una proposta sulle possibilità di variare, per alcune questioni specifiche, il piano paesaggistico territoriale regionale:
Il PPTR rappresenta uno strumento di pianificazione paesaggistica che incide in maniera cogente ed immediata sul vivere dei cittadini e delle imprese, orientando scelte e prospettive di vita mediante la conformazione dello sviluppo urbanistico del territorio.
I vincoli contenuti nel PPTR, intesi come limiti e parametri per consentire lo sviluppo del territorio mediante la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, hanno lo scopo di creare uno sviluppo economico e sociale compatibile con il contesto in cui si inseriscono le nuove iniziative.
Infatti, “il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità” (art. 1 comma 3 delle NTA al PPTR).
Orbene, se questo è lo scopo del nuovo strumento paesaggistico, non si vede come non si possano censurare le disposizioni relative alla disciplina dei “territori costruiti” per il procedimento di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica (art. 96 delle NTA) e per l’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA).
Dette disposizioni prevedono che il parere/l’accertamento “non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” legittimamente identificati, ai sensi dell’art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale, che hanno ottenuto l’attestato di coerenza di cui all’art. 5.05, co. 6 del PUTT stesso alla data di entrata in vigore del presente Piano”.
Al fine di comprendere la portata innovativa della disposizione è opportuno ripercorrere brevemente la disciplina dei “territori costruiti” del richiamato PUTT/P.
L’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, rubricato “efficacia delle norme tecniche del piano”, prevede al punto 5 che “Le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II “ambiti territoriali estesi” ed al titolo III “ambiti territoriali distinti”, non trovano applicazione all’interno dei “territori costruiti” che vengono, anche in applicazione dell’art. 1 della legge 431/1985, così definiti:
5.1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “A” e “B”;
5.2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come zone “turistiche” “direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;
5.3. aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee “B” dagli strumenti urbanistici vigenti:
– o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DM n.1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già “sanato” ai sensi della legge n.47/1985), e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
– o siano intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.
Tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplicano effetti soltanto in applicazione del Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e vanno inviate anche all’Assessorato Regionale all’Urbanistica; in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art.55 della l.r. 56/80”.
Il successivo art. 5.05, rubricato “primi adempimenti per l’attuazione del piano”, stabilisce che “1. Entrato in vigore il Piano, entro 180 giorni, il Sindaco, provvede:
1.1- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi così come definiti nel titolo II, e le perimetrazioni degli ambiti territoriali distinti così come definiti nel titolo III, individuati nelle tavole del Piano e negli elenchi allegati alle presenti Norme, adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata;
1.2- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le aree dei “territori costruiti” di cui al punto 5.3 dell’art.1.03 -se presenti-, già rappresentate sulla cartografia catastale.
1.3- a trasmettere all’Assessorato Regionale all’Urbanistica le perimetrazioni dei due punti che precedono.
2. In caso di inadempienza del Sindaco, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall’art.55 della l.r. n.56/80”.
Il comma 6 della norma tecnica da ultimo trascritta prevede che “6. L’Assessorato Regionale all’Urbanistica, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo;decorso tale termine, dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano”.
Le due disposizioni riportate attengono a fattispecie differenti sia per ratio che per finalità.
La perimetrazione dei territori costruiti di cui all’art. 1.03 “comporta la definizione degli ambiti già trasformati dall’edificazione (e/o in via di trasformazione) al fine di identificare, in maniera netta, la demarcazione tra gli ambiti antropizzati (ormai pressoché del tutto privi di peculiarità paesaggistiche e pertanto non assoggettabili a tutela diretta da parte del PUTT/P), e le aree agricole che, di contro, rappresentano i luoghi maggiormente caratterizzati dalla presenza di peculiarità paesaggistiche ovvero da ambiti territoriali distinti (A.T.D.) sottoposti invece a specifico regime di tutela dal parte delle NTA del PUTT/P. quanto sopra con l’obiettivo di condizionare ovvero di influire direttamente sulle stesse linee di sviluppo della pianificazione comunale e rendere pertanto questa compatibile con i diversi livelli di valori paesaggistici riconosciuti dal Piano e più in generale, con la tutela e la valorizzazione della peculiarità individuate soprattutto nelle aree agricole” (delibera di G.R. Puglia 30/9/2002, n. 1422).
Tale esigenza di tutela – per il vero di retroguardia poiché considera tourt court la “campagna” quale bene da sottoporre a tutela paesaggistica indipendentemente dalla bellezza e/o dalla significatività identitaria della stessa, il cui attuale “paesaggio” è in larga misura frutto del bisogno umano delle nostre popolazioni di sopravvivere al dopoguerra e che, quindi, nulla ha a che fare con il “paesaggio naturale” (es. l’uliveto è frutto della bonifica, così anche i “muretti a secco” sono il risultato dell’impossibilità tecnica ed economica di allontanare le pietre dalle campagne da coltivare) – viene rimandata dal PUTT ad una attività meramente ricognitiva dell’ente locale.
E ciò in quanto solo il Comune è in possesso delle informazioni concernenti l’effettiva consistenza del reticolo connettivo del suo territorio, comprendente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i servizi pubblici nonché le edificazioni pubbliche e private già esistenti.
Tant’è che l’art. 1.03 delle NTA al PUTT prevede, esclusivamente, che la delibera di perimetrazione dei territori costruiti sia inviata all’assessorato regionale all’urbanistica affinchè questo abbia la possibilità di verificare il rispetto dei parametri tecnici stabiliti dallo stesso PUTT per l’identificazione di tali territori e, quindi, di esercitare eventualmente i propri poteri soprassessori di annullamento nei sessanta giorni previsti dal comma 6 dell’art. 5.05 delle NTA.
Da quanto sopra esposto, emerge che nessun “attestato di coerenza” dei territori costruiti doveva essere rilasciato dalla Regione, ovvero richiesto dai Comuni.
La questione è stata chiarita anche dal Giudice Amministrativo, il quale con una recente sentenza ha ritenuto che la mancata attestazione di coerenza al Piano della perimetrazione dei territori costruiti, atteso che “L’art. 1.03.5.3, ultimo comma, del PUTT/p si limita, quindi, a stabilire che l’atto deve essere inviato alla Regione, mentre il suindicato punto 6 del successivo art. 5.05 afferma che, qualora la Regione non formuli le proprie obiezioni entro 60 gg., le perimetrazioni sono da intendersi coerenti al Piano” (TAR Puglia Lecce, I, 19/09/2012, n. 1558).
Ora, l’introduzione nel PPTR di una disciplina che ritiene valide solo le perimetrazioni dei territori costruiti validate dalla Regione, non solo dissimula una sorta di autotutela fuori dai dettati legislativi, ma altresì incide pesantemente su molte realtà territoriali, sostanzialmente vanificando ovvero rendendo solo formale (quasi fosse un manifesto) la disciplina delle esenzioni contenuta negli artt. 91 e 96 delle NTA al PPTR.
In altri termini, per esempio, su gran parte del litorale pugliese qualsivoglia intervento dovrà essere sottoposto al procedimento di verifica paesaggistica, indipendentemente dalla sua consistenza e dalla sua localizzazione all’interno dell’abitato.
Siffatta situazione, oltre che illegittima, rappresenta un ingiusto aggravio procedimentale per i cittadini.
Pertanto sarebbe opportuno emendare le disposizioni in discussione come segue:
· art. 91 “9. L’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” perimetrati ai sensi dell’art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P con deliberazione di Consiglio Comunale alla data di entrata in vigore del presente Piano”;
· art. 96 “a) Per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei “territori costruiti” perimetrati ai sensi dell’art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P con deliberazione di Consiglio Comunale alla data di entrata in vigore del presente Piano”.