Di seguito un comunicato diffuso dallo studio legale Quinto, in merito ad una sentenza di Consiglio di Stato relativa al piano regionale dei rifiuti:
Con sentenza pubblicata lo scorso venerdì, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Volpe) ha annullato una disposizione del piano regionale dei rifiuti che limitava la realizzazione di discariche in zone non argillose.
Il piano regionale del 2010 era stato fortemente osteggiato dai soggetti titolari di discariche in quanto consentiva di ricevere i c.d. rifiuti in deroga – che rappresentano l’80% di quelli smaltiti in discarica – solo agli impianti localizzati in aree caratterizzate dalla presenza di argilla naturale nel sottosuolo. La disposizione era particolarmente limitativa perché applicabile non solo ai nuovi impianti ma anche a quelli già autorizzati e costruiti.
Il piano era stato impugnato dalla società Cisa di Massafra e dal Consorzio Asi di Brindisi, entrambi difesa dagli Avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, che hanno contestato la compatibilità della previsione del piano con la disciplina nazionale e con quella comunitaria in tema di rifiuti.
Il Consiglio di Stato, dopo aver disposto una istruttoria tecnica affidata al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, ha accolto il ricorso del Consorzio Asi ed ha annullato la previsione del piano regionale.
I giudici di palazzo Spada sono giunti a tale conclusione, condividendo i rilievi mossi dallo studio legale Quinto, osservando che:
la normativa nazionale “disciplina puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che debbono essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (c.d. barriera geologica) del sito ove l’attività di discarica è esercitata, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve essere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche. La stessa disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che “la barriera geologica può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente”. La disciplina in esame, quindi, stabilisce l’equivalenza, sotto il profilo delle garanzie ambientali, tra la barriera geologica naturale e la barriera artificiale”.
Il Consiglio di Stato ha quindi concluso annullando il piano regionale, definito irrazionale, nella parte in cui preclude in radice la possibilità di autorizzare in deroga gli impianti di discarica ubicati in siti caratterizzati da litologia non argillosa, senza considerare che le barriere artificiali, attraverso l’adozione di adeguati accorgimenti tecnici, sono in grado di soddisfare in maniera ottimale i requisiti di permeabilità e spessore richiesti dalla legge, al pari di quelle naturali.
Ha spiegato il giudice amministrativo che “rispetto alle modalità comunemente utilizzate per la costruzione delle barriere, e al previsto incremento della concentrazione degli inquinanti nel percolato di discariche che operano in regime di deroga, le barriere artificiali possono essere rese equivalenti o finanche migliori di barriere naturali costituite da litologia argillosa”, attraverso alcuni “interventi, da realizzare eventualmente in combinazione, con modalità da valutare caso per caso”.