Dopo la squalifica di due giornate inflittagli dalla Procura Federale per essersi incontrato la sera prima della gara Martina-L’Aquila del 10 marzo 2013 con il calciatore dell’altra squadra Francesco Rapisarda (anch’egli squalificato per lo stesso motivo), il giovane calciatore Alfredo Provenzano della società biancazzurra si scusa ma precisa che si è trattata di una semplice leggerezza:
“Sono stato punito per un comportamento sicuramente non regolamentare, ma che non c’entra nulla col calcio scommesse. Andai lì per salutare un mio carissimo amico, e sinceramente nemmeno pensai al fatto che non si potesse fare. In ogni caso chiedo scusa per aver danneggiato la società facendo questo. Sono stato io stesso a dire alla Procura di essere andato a salutare quel mio amico. Ripeto, l’ho fatto in buona fede, non trovandoci nulla di male. Mi dispiace che questo venga associato al calcio scommesse: la mia squalifica non c’entra nulla ed è la stessa Procura a confermarlo. Ci tengo comunque a chiedere di nuovo scusa a tutti, società, tifosi e compagni di squadra”.
Per la cronaca, la partita terminò sul risultato di 0-0, ma la procura federale aprì un’indagine al termine della quale, in ogni caso non fu riscontrato illecito ma soltanto un comportamento definito “superficiale e inopportuno”. Di seguito il testo della motivazione
“Il deferimento trae origine in seguito a una segnalazione “effettuata in data 12 marzo 2013 dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in cui si segnalava che numerosi concessionari, tra le giornate di venerdì 8 marzo 2013 e domenica 10 marzo 2013, avevano registrato un flusso anomalo di giocate relativamente alla partita Martina-L’Aquila Calcio 1927, in particolare una concentrazione di giocate esito finale 1X2 (con esito corrispondente al segno 2), circostanza questa che aveva indotto molti di loro alla chiusura anticipata dell’accettazione delle scommesse. Le indagini espletate dalla Procura federale, non hanno condotto a rinvenire circostanze idonee a delineare ipotesi di combine della gara in oggetto, né atti diretti ad alterare o ad influenzare il risultato. Nel corso delle indagini, però, sono emersi comportamenti in violazione dei generali doveri di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 1 CGS a cui tutti i tesserati devono uniformarsi. In particolare, l’attività di indagine ha accertato che i calciatori Provenzano e Rapisarda , che erano stati compagni di squadra nella stagione precedente, la sera prima della gara si incontravano nel parcheggio dell’albergo ove era in ritiro la Società ospite, senza comunicarlo alle proprie Società di appartenenza e che successivamente, dopo essere stati ascoltati dai collaboratori della Procura federale unitamente ad altri tesserati delle due squadre in merito al regolare svolgimento della gara, si scambiavano notizie sulle rispettive deposizioni dinnanzi all’Organo inquirente. Come detto, l’attività di indagine non ha portato ad accertare ipotesi di illecito sportivo ma il comportamento dei due tesserati è stato sicuramente superficiale ed inopportuno in riferimento all’incontro avuto la sera prima della gara all’insaputa delle rispettive Società”.