Daspo di tre anni sospeso per l’ex presidente dell’As Martina Franca 1947, Luca Tilia (foto in evidenza). Il contenuto dell’ordinanza n. 50 del 2 febbraio 2017 riguardo il provvedimento di Daspo inflitto a Luca Tilia in relazione al post gara della sfida di Lega Pro girone C tra Martina e Foggia risalente al dicembre 2015, dà ragione a Luca Tilia ed alla linea difensiva messa in atto dagli avvocati Enrico Pellegrini (foto nell’articolo) e Alberto Maria Durante in quanto, come si evince dalla sentenza della terza sezione del Tar di Lecce, “non è ravvisabile alcuna condotta sanzionabile con il DASPO per aver il Presidente di una squadra di calcio consentito ad alcuni tifosi l’accesso al settore dello stadio ad essi precluso volto solo a far “riappacificare” la tifoseria con la squadra dopo una cocente sconfitta calcistica”. Quella di ieri rappresenta una importante decisione del TAR Puglia – Lecce in ordine ai presupposti per l’applicazione del DASPO e sulla sua proporzionalità rispetto alla condotta di un Presidente di una squadra di calcio.
Qui di seguito la sostanza e le ragioni della sospensione del Daspo:
“Con ordinanza n. 50 del 2 febbraio 2017, il TAR salentino ha “riabilitato” l’avv. Luca Tilia, assistito dagli avv.ti Enrico Pellegrini e Alberto Maria Durante, che nella sua qualità di Presidente dell’A.S. Calcio “Martina Franca 1947, militante in Lega Pro, in data 17/10/2016, venne attinto da DASPO della Questura di Taranto con il quale gli veniva fatto divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione europea, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. Il Giudice Amministrativo ha infatti statuito che “ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che dai fatti come contestati non sembrano emergere elementi tali da ricondurre la condotta nella fattispecie di cui all’art. 6 della L. n. 401/1989, e tenuto conto, inoltre, che il provvedimento appare sproporzionato nella misura erogata”, aderendo così alle tesi difensive degli avv.ti Pellegrini e Durante, secondo i quali non è ravvisabile alcuna condotta sanzionabile con il DASPO per aver il Presidente di una squadra di calcio consentito ad alcuni tifosi l’accesso al settore dello stadio ad essi precluso volto solo a far “riappacificare” la tifoseria con la squadra dopo una cocente sconfitta calcistica.
Tale condotta, sempre secondo la difesa dell’avv. Tilia, è priva di qualsivoglia disvalore soggettivo, e rappresenta la corretta esplicazione del ruolo del Presidente nel relazionarsi con i propri tifosi per evitare situazioni di conflitto potenzialmente pericolose. Cioè il Presidente Tilia ha tenuto un comportamento conforme all’obiettivo per il quale è stato introdotto il DASPO nel nostro ordinamento, ma invece di essere “premiato” è stato sanzionato. La Terza Sezione del TAR Lecce. Pres. Dott. Costantini, rel. Dott.ssa Rotondano, hanno rimesso ordine a tale kafkiana vicenda”.
Sandro Corbascio